Art. 11 · Integrazione e modificazione del presente regolamento

Art. 11

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Integrazione e modificazione del presente regolamento

In vigore dal 11 set 1998
Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento della funzione pubblica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-11