Art. 12
Pubblicità aggiuntiva
In vigore dal 11 set 1998
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro per la funzione pubblica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 1998
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-12