Art. 12 · Pubblicità aggiuntiva

Art. 12

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Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 11 set 1998
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro per la funzione pubblica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 1998 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-12