Art. 8
Entrata in vigore
In vigore dal 6 apr 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 1994
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Non registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione della sezione di controllo, I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiarativa di "non luogo a deliberare" in merito al presente regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell', comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall', comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-27;770#art-8