Art. 3

Permessi sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato. 2. I dirigenti sindacali di cui all', comma 7, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento del loro mandato. 3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale. 4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. 6. È vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria. 7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca", "Scuola", "Università, personale docente", "Università, personale non docente", nonché per i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo recepito dal presente regolamento, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati di cui all', comma 1, costituisce il monte ore complessivo dei permessi sindacali giornalieri e orari ed è pari a 3.942.994 ore. 8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 è ridotto del cinquanta per cento ed è pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione del 50 per cento si perviene diminuendo il predetto contingente complessivo del 25 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante dalle riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e orari, di cui ai commi 1, 2 e 3. 9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali rideterminato ai sensi del comma 8 è ripartito, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel comma 8, e, successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione pubblica definisce il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al quale ciascuna amministrazione individua il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto. 10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, determinato ai sensi del comma 9, è effettuata, nell'ambito di ciascun comparto e di ciascuna area di contrattazione collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto "Scuola", da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 9, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo. Nella ripartizione la quota pari al dieci per cento del monte orario è attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata e la parte restante è attribuita alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettivi. 11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-27;770#art-3

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