Art. 6

Norma finale

In vigore dal 6 apr 1995
1. Con le stesse decorrenze indicate negli , ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto, comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui all' e al comma 1 del presente articolo - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell', comma 6, e dell', comma 2, e non autorizza nei loro confronti alcuna modificazione di piante organiche ed assunzioni di personale, nè trasferisce personale a seguito di processi di mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica o di almeno tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della disciplina della materia di cui al presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della normativa definita con il presente regolamento e, successivamente almeno sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione. 7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile. 8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249; gli articoli 16 e 119 della legge 11 luglio 1980, n. 312; gli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; gli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, nonché le relative disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi sindacali contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo; gli del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; l' della legge 17 novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; gli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l' della legge 11 agosto 1991, n. 262; gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-27;770#art-6

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