Art. 4
Aspettative e permessi non retribuiti
In vigore dal 6 apr 1995
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 1, possono fruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-27;770#art-4