Art. 7
Personale
In vigore dal 16 mar 1994
1. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-7