Art. 4

Settore legislativo

In vigore dal 16 mar 1994
1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, è istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. La responsabilità del settore legislativo è affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico. Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto. 3. Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-4

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