Art. 5

Capo del Dipartimento

In vigore dal 16 mar 1994
1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica. 2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Ministro. 3. Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale. 4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano: a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale; b) l'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; c) l'ufficio di informazione statistica e per la gestione del sistema automatizzato delle informazioni; d) il nucleo per i progetti finalizzati; e) le segreterie della commissione per i flussi di spesa del personale pubblico, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, e della Conferenza permanente dei direttori generali preposti ai servizi del personale. 5. Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-5

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