Art. 2
F u n z i o n i
In vigore dal 16 mar 1994
1. Il Dipartimento ha i compiti indicati dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Fornisce inoltre al Ministro della funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Dipartimento promuove iniziative del Governo per il miglioramento dei servizi delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, richiede alle amministrazioni, comunque tenute a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione di leggi, programmi o progetti, la trasmissione di copia delle prescritte relazioni; acquisisce altresì, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le relazioni rese al Parlamento dalla Corte dei conti e le risposte al riguardo fornite dalle amministrazioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-2