Art. 2

Competenze

In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile; la predisposizione dei mezzi necessari; b) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi; c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile; d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici; e) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero; f) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di esercitazioni di protezione civile; il coordinamento dell'addestramento delle componenti interessate alla protezione civile; g) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa; h) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della protezione civile; i) gli affari generali e l'attività di documentazione; l) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e programmazione nel settore; m) l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attibuiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile; nonché le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la protezione civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;112#art-2

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