Art. 4

Settore legislativo

In vigore dal 26 mag 1990
1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che povvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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