Art. 3

Organizzazione

In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione; ufficio emergenze; ufficio opere pubbliche di emergenza; ufficio affari generali, documentazione e volontariato; ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari. 2. L'ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all', lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi: servizio rischio nucleare ed ecologico; servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; servizio rischio idrogeologico; servizio rischio sismico e vulcanico. 3. L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all', lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri: servizio coordinamento soccorsi; servizio interventi straordinari; servizio pianificazione e attività addestrative; servizio materiali e mezzi per l'emergenza; servizio difesa civile; servizio emergenza sanitaria; servizio per il centro polifunzionale; Centro situazioni (CE.SI.); Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.); Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.). 4. L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all', lettera h), e si articola nei seguenti servizi: servizio terremoti e bradisismi; servizio dissesti idogeologi; servizio emergenze idriche e delle acque; servizio calamità meteorologiche; servizio vigilanza e controllo lavori. 5. L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza: servizio affari generali; servizio documentazione e biblioteca; servizio volontariato; Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.); Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.). 6. L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all', lettera m) e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari contabili e finanziari; servizio attività contrattuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;112#art-3

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