Art. 2
2 / 6Competenze
In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile; la predisposizione dei mezzi necessari;
b) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi;
c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile;
d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici;
e) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;
f) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di esercitazioni di protezione civile; il coordinamento dell'addestramento delle componenti interessate alla protezione civile;
g) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa;
h) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della protezione civile;
i) gli affari generali e l'attività di documentazione;
l) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e programmazione nel settore;
m) l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attibuiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile; nonché le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la protezione civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;112#art-2