Art. 5

Norma di rinvio

In vigore dal 15 apr 1989
1. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali già dichiarati nella domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina. 2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127#art-5

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