Art. 4

Prova selettiva

In vigore dal 15 apr 1989
1. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti. 2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti; essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi. 3. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell', comma 2, la votazione conseguita nella prova selettiva. 4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall', è subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da destinare alla realizzazione del medesimo programma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127#art-4

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