Art. 2
Procedure per l'accertamento dei requisiti
In vigore dal 15 apr 1989
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, è reclutato mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell', i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le modalità e per le disponibilità di rapporti a tempo pieno e a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni - al reclutamento del personale indicato nel comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti, garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso di reclutamento ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127#art-2