Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 apr 1989
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6, che prevede la determinazione, mediante apposito decreto, delle modalità di accertamento del possesso e l'individuazione dei criteri oggetto di valutazione dei requisiti culturali e professionali dei candidati al reclutamento di personale a tempo determinato;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Decreta:
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Ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.
2. La costituzione dei rapporti di lavoro è consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalità richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto è applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127#art-1