Art. 6

In vigore dal 19 giu 1946
I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione. È però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-6

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