Art. 5
In vigore dal 19 giu 1946
Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.
Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-5