Art. 8

In vigore dal 19 giu 1946
Nel conto di gestione sono addebitate al proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonché i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione. Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del, conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-8

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