Art. 6
6 / 14In vigore dal 19 giu 1946
I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.
È però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-6