Art. 7
In vigore dal 18 mag 1946
La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquemila, al Ministero delle finanze negli altri casi.
È abrogata la disposizione dell'art. 47, quinto comma, della legge suddetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli:
TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 177 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-7