Art. 4

In vigore dal 18 mag 1946
La disposizione stabilita dall', primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas ed energia elettrica; per tali atti economici l'imposta sull'entrata è dovuta al lordo dell'imposta erariale di consumo, anche per il trasferimento che dà luogo alla liquidazione di quest'ultimo tributo.
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Art. 4 Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. — Testo vigente | Portale Normativo