Art. 2

In vigore dal 18 mag 1946
Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto o per ogni trascrizione. Per edifici gravemente danneggiato si intende quello che per almeno un terzo della sua consistenza complessiva all'atto del trasferimento risulti distrutto od inutilizzabile. Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall' che tale ricostruzione non passa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazione stabilita da altre disposizioni speciali. L'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è dovuta nella misura fissa. I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1° luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una Amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte. Sono abrogate le disposizioni di cui agli del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo