Art. 6
In vigore dal 18 mag 1946
Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.
L'imposta assolta a norma del comma precedente assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi del burro o della ricotta successivi a quello per il quale è stato corrisposto il tributo, compresa la vendita al minuto.
Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.
Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-6