Art. 2

In vigore dal 3 mag 1946
Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta, tutte le modificazioni del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;170#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. — Testo vigente | Portale Normativo