Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 mag 1946
Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta, tutte le modificazioni del caso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;170#art-2