Art. 1

In vigore dal 3 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sugli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, concernente l'aumento degli onorari degli avvocati e degli onorari e diritti di procuratore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.
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Art. 1 Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. — Testo vigente | Portale Normativo