Art. 3
In vigore dal 3 mag 1946
L'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli orari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.
"Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense".
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 135. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;170#art-3