Art. 11
In vigore dal 23 nov 1945
Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:
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| 750 milioni, per l'esercizio finanziario 1945-46 |
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| 1000 » » » » 1946-47 |
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| 750 » » » » 1947-48 |
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Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-11