Art. 11

Art. 11

11 / 12
In vigore dal 23 nov 1945
Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di: |===================================================================| | 750 milioni, per l'esercizio finanziario 1945-46 | |-------------------------------------------------------------------| | 1000 » » » » 1946-47 | |-------------------------------------------------------------------| | 750 » » » » 1947-48 | |===================================================================| Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-11