Art. 12

In vigore dal 23 nov 1945
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come, legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - DE COURTEN - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - RICCI - JACINI - CEVOLOTTO - GRONCHI - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alta Corte dei conti, addì 7 novembre 1945 Atti del Governo; registro n. 7, foglio n. 12. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo