Art. 1

In vigore dal 28 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562; Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti. Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Serbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.
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