Art. 2

In vigore dal 28 ago 1945
Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorbo Serpico e Petruro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunti provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Sorbo Serpico e di Petruro anteriormente alla loro aggregazione, rispettivamente, a quelli di Salza Irpina e Chianche, disposta con Regi decreti 2 gennaio 1928, n. 172, e 15 dicembre 1927 n. 2562. Il personale già in servizio presso i comuni di Salza Irpina e Chianche e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;470#art-2

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