Art. 3

In vigore dal 28 ago 1945
Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1944, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 140. - VENTURA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;470#art-3

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Art. 3 Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro. — Testo vigente | Portale Normativo