Art. 1
1 / 3In vigore dal 28 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti.
Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Serbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;470#art-1