Art. 8
In vigore dal 3 mag 1945
L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all' lett. d).
Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-8