Art. 11
In vigore dal 3 ago 1949
Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente .
Qualora il piano di ricostruzione sia, ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto Ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.
Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, mia non oltre il complessivo termine di dieci anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-11