Art. 9

In vigore dal 3 mag 1945
Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi. Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito. L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni. Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza. A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati. Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.
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