Art. 4

In vigore dal 3 mag 1945
Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici. Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;154#art-4

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