Capo II

Art. 9

In vigore dal 14 gen 1945
Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito: a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell' del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo; b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati; c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-9

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