Capo II
Art. 7
In vigore dal 12 set 1945
È istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.
Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppe delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero sia degli agricoltori sia dei lavoratori agricoli, componenti il Comitato regionale per la bonifica od il miglioramento fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e' elevato da due a tre".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-7