Capo I
Art. 6
In vigore dal 14 gen 1945
Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-6