Capo I

Art. 1

In vigore dal 14 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità, a Noi delegata; Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L' del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue: «L'Alto Commissario per la Sardegna: a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità, di indirizzo; c) ferma, restando la competenza, del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni dello amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio. Resta, in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico; d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-1

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