Capo II
Art. 14
In vigore dal 14 gen 1945
Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concertocon i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trentamilioni per istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-14