Art. 7

In vigore dal 7 dic 1944
Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiore all'ottavo dei ruoli del gruppo A di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-28;356#art-7

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