Art. 3
In vigore dal 7 dic 1944
Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.
Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-28;356#art-3