Art. 8

In vigore dal 7 dic 1944
Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°. Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con, il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto. All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°. Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.
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